Art. 3.
(Avvio e svolgimento del procedimento).

      1. Il procedimento di conciliazione delegato al professionista dal giudice istruttore ai sensi del terzo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è informale e riservato. Nessun atto o documento prodotto dalle parti durante il procedimento può essere acquisito al fascicolo processuale.
      2. Il cancelliere comunica prontamente l'ordinanza di delega al professionista designato, il quale convoca senza indugio le parti, le ascolta e dirige la procedura nel rispetto del principio del contraddittorio.
      3. Gli atti della procedura di conciliazione, indipendentemente dal suo esito, non possono costituire fonte di prova in altri giudizi, né il conciliatore può essere chiamato a testimoniare su circostanze relative alla procedura di conciliazione da lui diretta.
      4. Ai fini del regolamento delle spese del giudizio, il giudice delegante può sempre valutare il contegno della parte che, senza motivo, non abbia partecipato alle sessioni convocate dal conciliatore delegato.